Titolo I – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell’Associazione
E’ costituita l'Associazione Culturale denominata “ITALIAN POWER ASSOCIATION”, indicata anche con l’abbreviazione “ITPASS”.
L’Associazione “ITPASS”, di seguito denominata “Associazione”, ha sede in Pescara (PE) alla Via Silvio Pellico n. 28/1.
L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro, ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo II – Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Titolo II – FINALITA’ ISTITUZIONALI ED ATTIVITA’

Art. 2 – Finalità istituzionali
L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) diffondere la cultura, la conoscenza, lo scambio di esperienze dirette, lo studio, l'utilizzo e lo sviluppo dei sistemi e delle tecnologie informatiche introdotte nel corso degli anni quali infrastrutture su cui implementare sistemi informativi aziendali, con particolare riferimento alle piattaforme IBM Midrange;
b) avvicinare studenti, utilizzatori, esperti ed istituzioni di formazione alle tecnologie di cui l’Associazione promuove la cultura e la conoscenza;
c) aiutare gli associati nel costante sforzo di aggiornamento delle proprie conoscenze sulle piattaforme IBM Power e nel settore della Information Technology in generale;
d) promuovere la diffusione della cultura di gestione e di organizzazione dei sistemi informativi aziendali.
Nel caso di accertata impossibilità sopravvenuta di conseguire gli scopi istituzionali così come nel caso in cui tutti gli associati sono venuti a mancare, si procederà allo scioglimento dell’Associazione nel rispetto delle disposizioni indicate nell’art. 20.

Art. 3 – Attività
L’Associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali intende promuovere:
- attività culturali mediante l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, incontri ed eventi di vario genere;
- attività di formazione dei propri associati mediante l’organizzazione e la realizzazione di corsi di aggiornamento teorico/pratici ovvero mediante l’istituzione di gruppi di studio, di ricerca e di sviluppo del software open source (OSS);
- attività di incontro con aziende, società di selezione, enti preposti ed ogni altro ente di natura pubblica e privata;
- attività editoriale mediante la pubblicazione, su riviste specializzate e su canali telematici, di atti di convegni, di seminari, nonchè degli studi e delle ricerche compiute, oltre che mediante attività di produzione, traduzione e diffusione della documentazione sull’open source software e sulla tecnologia Midrange IBM;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

Titolo III – SOCI

Art. 4 – Soci
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, per la loro attività di lavoro e/o di studio, sono interessate alle finalità dell'Associazione, le persone giuridiche, enti ed associazioni che parimenti ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni associate saranno rappresentate da una persona fisica che abbia, o alla quale sia stata conferita, la rappresentanza dell’ente.
Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale non rimborsabile, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Per le persone giuridiche, enti ed associazioni, l'entità della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, è aumentata proporzionalmente al numero di persone fisiche ad essi appartenenti che, all'atto dell'adesione dell’ente, si decide di far partecipare alle attività promosse dall’Associazione. In tal caso, le persone fisiche designate ell'ente associato resteranno in vigore per l'intero anno della partecipazione.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il trenta settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci sono tenuti ad osservare le regole del presente Statuto oltre che ad impegnarsi nel dare la loro collaborazione all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 – Tipologia di soci
I soci possono essere:
a) soci fondatori: sono tali coloro che intervengono all'Atto Costitutivo; per tutto il resto sono considerati soci ordinari;
b) soci ordinari: sono tali coloro che fanno parte dell'Associazione e che si impegnano a pagare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) soci sostenitori: sono tali coloro che, condividendo le finalità istituzionali dell’Associazione ed interessati alle attività esercitate, sostengono finanziariamente l'Associazione con il versamento di una quota associativa almeno pari al triplo di quella annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari.

Art. 6 – Ammissione dei soci
La qualità di socio si acquista dietro presentazione di domanda di ammissione opportunamente corredata da informativa sulla privacy ed è deliberata, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà parentale.

Art. 7 – Diritti dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di:
a) partecipare ad ogni attività che l’Associazione, per il raggiungimento del proprio fine istituzionale, prevederà nel corso della propria esistenza, beneficiando di tutte quelle agevolazioni che potranno stabilirsi in conformità alle esigenze di bilancio;
b) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e partecipare alle deliberazioni delle stesse; tutti i soci godono dell’elettorato attivo e passivo;
c) partecipare alle elezioni degli Organi Sociali.

Art. 8 – Doveri dei soci
L'ammissione a socio comporta il dovere di:
a) osservare i principi e le norme del presente Statuto, nonché tutte le deliberazioni valide degli Organi Sociali;
b) cooperare al raggiungimento dei fini istituzionali;
c) astenersi da ogni attività contraria agli interessi dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio
La qualità di associato si perde per dimissione volontarie o esclusione.
Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo ed avranno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano presentate entro il trenta settembre dello stesso anno.In ogni caso, il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota annuale.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui:
1. il socio si renda moroso nel versamento della quota associativa per un periodo temporale superiore a trenta giorni dalla scadenza;
2. il socio si adoperi in azioni ritenute disonorevoli per l’Associazione e che rendono incompatibile la sua presenza tra gli iscritti;
3. il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dall'Associazione dovrà essere comunicata all'associato il quale, entro i trenta giorni successivi, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il socio definitivamente escluso con delibera valida dell’Assemblea Straordinaria non può essere più riproposto.

Titolo IV – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi dell'Associazione
Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori che, nel caso divenga necessario, può essere istituito con delibera dell’Assemblea Ordinaria.

Art. 11 – L'assemblea degli associati
L’Assemblea dei soci, quale organo sovrano dell’Associazione, è costituita da tutti i soci ognuno dei quali, qualora maggiorenne di età, ha diritto di voto per le deliberazioni assembleari, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del Codice Civile; vale a dire che ogni associato può esprimere un solo voto.
L’Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso oppure in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli associati.
L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata mediante avviso tramite raccomandata A.R. da recapitarsi agli associati nel loro domicilio oppure mediante comunicazione a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

Delle convocazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo avviso di convocazione.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione, da un altro associato avente lo stesso diritto di voto.
Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
All’inizio di ogni sessione l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualora siano presenti, di persona o tramite delega, un numero di soci pari almeno alla metà degli associati in regola con il versamento della quota sociale e le relative deliberazioni saranno prese a
maggioranza dei voti espressi.
Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo, l'Assemblea verrà riconvocata entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi alla prima convocazione.
La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria delibereranno a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci che, di persona o tramite delega, siano intervenuti in Assemblea.
Per le modifiche del presente Statuto, occorre che siano presenti, di persona o tramite delega, un numero di soci almeno pari ai tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale da compilarsi a cura del segretario, oltre che mediante trascrizione nell’apposito libro dei verbali delle assemblee.
I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente Statuto ma non possono assolutamente modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

Art. 12 – Compiti dell'assemblea
Spetta all'Assemblea Ordinaria:
a) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si aprirà il 1 gennaio e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
b) approvare il bilancio preventivo per l’anno in corso;
c) approvare il regolamento interno che disciplina l’attività sociale;
d) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
e) eleggere i membri del Collegio dei Revisori, qualora istituito;
f) eleggere tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
g) sfiduciare il Consiglio Direttivo.
Spetta all'Assemblea Straordinaria:
a) deliberare in merito alle eventuali modifiche del presente Statuto;
b) deliberare in merito alle eventuali controversie in ordine alla esclusione dei soci;
c) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo ed esecutivo dell’Associazione.
Ha l’obbligo/dovere di compiere tutti gli atti amministrativi che ritenga opportuno per dare esecuzione alle delibere assembleari.
Tale organo, i cui componenti sono scelti tra i soci dell'Associazione, è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da un numero massimo di cinque membri e, comunque, sempre in numero dispari.
Per la prima volta la nomina viene effettuata nell’Atto Costitutivo.
Ogni membro del Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è liberamente rieleggibile. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con la nomina del primo socio risultato non eletto per la carica di consigliere che resta in carica fino alla scadenza naturale del suo predecessore.

Il venire meno, per qualsiasi motivo, di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del Consiglio stesso il quale, entro il termine di sessanta giorni, deve essere rinnovato mediante elezioni.
Inoltre, il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto qualora l’Assemblea Ordinaria ne abbia deliberato la sfiducia sebbene rimane ugualmente in carica fino a quando l’Assemblea non abbia indetto nuove elezioni da svolgersi entro il termine di sessanta giorni dalla sfiducia.
In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, mediante avviso tramite raccomandata A.R. da recapitarsi ai consiglieri nel loro domicilio oppure mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi fisicamente in qualsiasi luogo ritenuto opportuno, ma può riunirsi anche “virtualmente” facendo uso delle tecnologie ogni volta ritenute più idonee allo scopo quali, a titolo meramente esemplificativo, skype call, teleconferenza, ecc.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice–Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del consigliere all’uopo designato dal Presidente e/o Vice–Presidente un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e/o Vice Presidente e dal consigliere che lo ha redatto.
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il consigliere che, durante un anno sociale, non si presenta, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica.
In tali casi il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con la nomina del primo socio risultato non eletto per la carica di consigliere.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e, per la sua direzione, amministrazione ordinaria e, con esclusione dei compiti attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, straordinaria amministrazione.
Nello specifico, il Consiglio Direttivo:
a) fissa le attività necessarie all’attuazione dei compiti statutari e delle delibere assembleari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) redige il regolamento interno per l'attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria;
c) delibera annualmente sull’entità e sulle modalità di pagamento delle quote associative;
d) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
e) delibera sulla ammissione dei soci;
f) delibera sulla esclusione del soci in base all’art. 9 del presente Statuto;
g) convoca l’Assemblea Ordinaria dei soci da indire almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’anno in corso;
h) elegge nel proprio seno il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali sono elettivi e si intendono esercitati a titolo gratuito; tuttavia, il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa.

Art. 15 – Il Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni ed è liberamente rieleggibile.
Per la prima volta la nomina viene effettuata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente dirige l’Associazione, ne è il rappresentante legale di fronte ai terzi ed in giudizio, ed è il soggetto al quale spetta la firma sociale.
Il Presidente verifica l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati e, nei casi di particolare urgenza, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 16 – Il Tesoriere
Al Tesoriere è demandata la tenuta dell'amministrazione e della contabilità dell'Associazione oltre che della cassa sociale. Può aprire conti correnti presso banche o uffici postali ed operare sugli stessi. Effettua i pagamenti, cura la riscossione di quanto pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Con il preavviso di sette giorni, anche durante l'anno sociale, deve rendere al Consiglio Direttivo il rendiconto di cassa ed il conto finanziario.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori
L’Assemblea in seduta ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, può  nominare il Collegio dei Revisori.
I revisori sono scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
La funzione di revisore è esercitata a titolo gratuito, non essendo prevista alcuna forma di emolumento.
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, uno dei quali è il Presidente, e di due supplenti. Al Collegio dei Revisori viene affidato il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili, la sorveglianza della gestione amministrativa, il controllo dei libri sociali e dei registri contabili, la verifica di cassa e, presenta una propria relazione all’Assemblea dei soci sui rendiconti contabili annui.
Il Collegio dei Revisori si raduna almeno una volta ogni tre mesi e, una di tali riunioni sarà tenuta nel mese antecedente a quello in cui l’Assemblea Ordinaria sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo per l’anno precedente ed il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 18 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale dovrà redigere il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso, dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo, redatti nella forma di rendiconto economico e rendiconto finanziario, devono restare depositati in copia presso la sede sociale, oltre che essere pubblicati sul sito web dell’Associazione, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e fino a quando non siano approvati. Ogni associato ha il diritto di prenderne visione.
Resta fermo l’assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.

Art. 19 – Il Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative annuali e dai contributi degli associati;

b) dai beni acquistati con i contributi degli associati;

c) da ogni altro genere di entrate comunque pervenute alla stessa.
Tutte le predette entrate dovranno obbligatoriamente essere portate ad incremento del patrimonio associativo e destinate esclusivamente al perseguimento dello scopo sociale.

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’ente deve essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.